Legge 15 Marzo 2010, n. 38 art. 10
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”
Di particolare interesse è l’art. 10, di cui si propongono gli aspetti essenziali:
1. Ricettario Medico:
I medici potranno prescrivere i medicinali oppiacei dell’Allegato III Bis del DPR 309/90 non più su
ricettari speciali a ricalco, ma sul normale ricettario del SSN, limitatamente alle forme farmaceutiche
diverse da quella parenterale. Il Ministro della Salute, inoltre, potrà con proprio decreto aggiornare
l’elenco dei farmaci attualmente compresi nel suddetto Allegato III bis.
2. Dispensazione da parte dei Farmacisti:
I farmacisti potranno modulare la dispensazione di tali medicinali in funzione della durata della
terapia e del numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio informandone
il medico prescrittore.
3. Registri di entrata/uscita:
Le farmacie e i grossisti saranno tenuti a riportare sull’apposito registro entrata/uscita solo i
medicinali stupefacenti di cui alla Tabella II, Sezioni A-B-C, entro 48 ore dalla loro
dispensazione/commercializzazione. Sono esclusi dalla registrazione i medicinali stupefacenti
o psicotropi classificati nella Tabella II, Sezioni D ed E (ex V Tabella). Il registro entrata/uscita
potrà essere composto da un numero di pagine adeguato alle quantità di stupefacenti
normalmente detenuti e movimentati. La sua tenuta potrà avvenire utilizzando un supporto
informatico e per la loro conservazione resta valida la durata di cinque anni.
4. Buoni Acquisto:
Gli ordinativi mediante Buoni Acquisto, sia per i Grossisti che per i Farmacisti, saranno effettuati
esclusivamente per i medicinali stupefacenti di Tabella II, Sezioni A-B-C. Pertanto, i medicinali
stupefacenti facenti parte della Tabella II, Sezioni D-E (ex V Tabella) potranno essere ordinati
senza più bisogno di far ricorso a tale formalità. Si precisa, inoltre, che in seguito alla modifica
dell’art. 68, riguardante la mancata ottemperanza alle norme sulla tenuta dei registri di entrata/uscita,
eventuali violazioni vengono ad essere depenalizzate e potranno essere sanzionate dal punto
di vista amministrativo con il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro.
5. Distruzione dei Medicinali Stupefacenti:
Per quanto riguarda i Grossisti, come al solito, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del
Ministero della Salute (Ufficio Centrale Stupefacenti), ma limitatamente alle sostanze e ai
medicinali per cui permane l’obbligo della registrazione, vale a dire quelli appartenenti alla Tabella
II, Sezioni A, B, C, con esclusione pertanto della Tabella II, Sezioni D ed E. In quest’ultimo caso
lo smaltimento potrà avvenire come per tutti gli altri medicinali utilizzando il canale Assinde e,
in tal senso, si raccomanda agli Associati di attenersi alle ulteriori indicazioni contenute nelle circolari
di Assinde Servizi. Viceversa, per quanto riguarda le farmacie, la distruzione delle sostanze e composizioni
soggette all’obbligo di registrazione (Tabella II, Sezioni A-B-C) è effettuata direttamente dalla ASL locale
ovvero da un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari.
La Legge in questione entrerà in vigore a partire dal 15° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 6 Aprile p.v.
Il testo di legge (Formato PDF)
